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EVIDENZIO CHE SONO PREVISTE PESANTI SANZIONI A CHI DOVESSE RICORRERE IN MANIERA ILLEGGITIMA AL SUPERBONUS!!!
Superbonus 110%: le novità del Decreto Rilancio
Ristrutturare casa a costo zero con il nuovo incentivo
Il Superbonus approvato nella serata del 13 Maggio dal Consiglio dei Ministri all'interno del Decreto Rilancio, decreto che si propone di rilanciare l’economia italiana e gli interventi in edilizia, dopo lo stop forzato a causa della pandemia di Coronavirus. Il Superbonus 110% è certamente una delle misure più impattanti del Decreto: chi procederà a lavori di efficientamento energetico o prevenzione antisismica tra luglio 2020 e dicembre 2021, potrà usufruire di una detrazione fiscale pari al 110% della spesa sostenuta.
Questo significa, ad esempio, che se una famiglia italiana decidesse di migliorare il comfort energetico o la sicurezza strutturale dell’edificio, potrebbe trovarsi una bella sorpresa nella dichiarazione dei redditi e vedere l'importo sostenuto per i lavori totalmente recuperato in 5 anni!
Ecco l’opportunità che aspettavamo per tutta la filiera dell’edilizia, una possibilità vera per chi decide di investire, per il patrimonio edilizio e per chi esegue i lavori, tecnico o impresa che sia.
In questo articolo analizziamo le più importanti caratteristiche tecniche del Superbonus.
Superbonus 110%: a chi spetta e in quanti anni
La detrazione del 110% delle spese sostenute sarà possibile sia per interventi di riqualificazione energetica che per quelli di miglioramento sismico. Non si parla solo di Ecobonus quindi, ma anche di Sismabonus, la detrazione per la messa in sicurezza degli immobili sul territorio italiano.
L’ incentivo, da ripartire in 5 anni, riguarderà le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
I lavori di riqualificazione detraibili dovranno interessare i condomini oppure le singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ancora gli Istituti autonomi case popolari (IACP).
Ecobonus: gli interventi che passano al 110%
L’Art 128, Comma 1 del Titolo VI del Decreto Rilancio, descrive gli interventi per cui è possibile ottenere l’incentivo che sorpassa la totalità delle spese. In particolare:
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri previsti dal decreto CAM (Criteri Ambientali Minimi).
La spesa massima ammissibile è di € 60.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e gli impianti di microcogenerazione.
La spesa massima ammissibile è di € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e gli impianti di microcogenerazione.
La spesa massima ammissibile è di € 30.000 moltiplicato per unità immobiliare ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Fotovoltaico e colonnine di ricarica per i veicoli elettrici
Il Superbonus si allarga anche alla spesa sostenuta per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su condomini o prime case, a patto che l’intervento sia realizzato congiuntamente a quelli elencati in precedenza. L’ammontare complessivo delle spese detraibili è di € 48.000, con un tetto massimo di € 2.400 per kW di potenza nominale dell’impianto. Attenzione, in caso di interventi di ristrutturazione o nuova costruzione il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW. La detrazione è riconosciuta anche all’installazione “contestuale o successiva” di sistemi di accumulo integrati al fotovoltaico e, in entrambi i casi, è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata.
Lo stesso vale per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, per le quali è possibile accedere al superbonus subordinando l’intervento alla riqualificazione di involucro o alle modifiche all’impianto di generazione riportate al paragrafo precedente. Ricordiamo che anche la direttiva europea 844 che guiderà il progetto energetico nei prossimi anni, impone l’obbligo di installare punti di ricarica negli edifici nuovi o riqualificati.
Gli interventi con il Sismabonus passano al 110%
Il Sismabonus, l’incentivo fiscale per la messa in sicurezza sismica degli edifici, sale con il Superbonus al 110% delle spese per gli immobili situati al di fuori della Zona 4.
Nel caso in cui si eseguano interventi di adeguamento sismico e si faccia ricorso alla cessione del credito ad un’impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza a copertura del rischio di eventi calamitosi, la detrazione del TU sulle imposte e sui redditi passa al 90%.
Per accedere all’incentivo previsto dal Sismabonus è necessaria una asseverazione redatta da un professionista incaricato che convalidi l’efficacia degli interventi nella riduzione del rischio sismico e la congruità delle spese sostenute.
La pratica Sismabonus prevede quindi la valutazione della Classe di Rischio Sismico pre e post intervento e la compilazione dell’Allegato B del Decreto Sismabonus modificato il 9 Gennaio 2020.
Il Superbonus energetico si ottiene con l’APE
Per avere l’aliquota privilegiata del 110%, il Decreto specifica che gli interventi di riqualificazione energetica prima elencati dovranno essere tali da garantire l’incremento di almeno due classi energetiche per i condomini e le singole abitazioni sui quali verranno realizzati.
Sarà necessario calcolare l’indice di prestazione energetica dell’edificio nella sua condizione originale e a valle del progetto di riqualificazione: l’EPgl post intervento dovrà essere tale da consentire all’edificio di guadagnare due classi di punteggio.
Il salto di classe deve essere chiaramente dimostrato con la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato.
Inoltre, analogamente alla procedura finora seguita per gli interventi di riqualificazione di tipo Ecobonus, anche per i lavori per cui si vorrà sfruttare il Superbonus 110% dovrà essere trasmessa all’ENEA una copia della asseverazione che attesta la conformità dei lavori alle richieste della legge.
Cessione del credito e sconto in fattura
In fase di dichiarazione dei redditi, il recupero di quanto sostenuto potrà essere effettuato con 5 quote annuali di pari importo.
L’ostacolo principale all’esecuzione dei lavori rimane sempre il soggetto incapiente o chi non può usufruire della detrazione fiscale, che spesso scoraggia le decisioni favorevoli dell’assemblea condominiale e non consente al gruppo di trarre vantaggio dall’investimento.
Una novità molto interessante del decreto rilancio è la possibilità di usufruire nel Superbonus della Cessione del credito oppure dello sconto in fattura e dare quindi l’opportunità a chi ha commissionato i lavori, di evitare di pagare immediatamente il corrispettivo dovuto. Alle stesse imprese poi è lasciata facoltà di recuperare direttamente questo credito di imposta, oppure di cederlo ad un altro soggetto, come ad esempio una banca.
Ricordiamo che cessione del credito e sconto in fattura non sono attualmente possibili per molti dei lavori previsti dalle agevolazioni fiscali, come ad esempio il Bonus Facciate, la detrazione del 90% della spesa sostenuta per il rifacimento delle facciate dell'edificio.
Superbonus 110%: come utilizzare lo sconto in fattura
Le ristrutturazioni edilizie ammesse all’incentivo diventano gratis se si opta per l’alternativa alla detrazione. Il credito d’imposta è cedibile al fornitore e alle banche.
Il Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri introduce, all’art. 128, il superbonus del 110% e la possibilità di utilizzarlo attraverso lo sconto in fattura.
Il nuovo superbonus arriva a coprire il 110% della spesa sostenuta per i lavori di riqualificazione energetica ed antisismica. Lo scopo evidente della norma è quello di rilanciare l’attività edilizia per alcuni specifici interventi, come l’efficientamento energetico (ad esempio la realizzazione del cappotto termico), la riduzione del rischio sismico o l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
L’incentivo potenzia notevolmente i precedenti ecobonus e sismabonus, introdotti o confermati dalla Legge di bilancio 2020, perché prevede che tutte le spese sostenute per questi interventi dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 beneficeranno di una detrazione del 110%, da ripartire in cinque quote nelle annualità successive, anziché in dieci anni. Dunque, un incremento consistente ed accelerato delle agevolazioni concesse e del periodo utile per fruirne.
Ma la vera innovazione consiste nel fatto che, in alternativa alla detrazione (che avrebbe effetto solo a partire dal periodo d’imposta successivo) i contribuenti possono ora optare per un contributo da ricevere nella forma di sconto in fattura operato dal fornitore, così ottenendo un beneficio immediato. Viene, infatti, definito sconto perché riduce, o meglio annulla completamente, l’ammontare della somma da pagare per eseguire i lavori.
Sarà l’impresa che effettua gli interventi volti a finanziare inizialmente la ristrutturazione, in modo che il suo cliente riceverà un contributo grazie allo sconto che copre l’intero ammontare del corrispettivo dovuto e gli evita di dover pagare la spesa. L’impresa che esegue i lavori potrà recuperare quell’esatto importo riportato in fattura trasformandolo in credito di imposta, che potrà utilizzare essa stessa oppure cedere ad altri soggetti (ad esempio, i propri fornitori di materiali, servizi ed impianti), ma anche alle banche e ad altri intermediari finanziari.
Così, ad esempio, un condominio potrà appaltare lavori senza dover anticipare nessuna somma, mentre l’appaltatore incasserà l’importo dovutogli in pagamento attraverso la liquidità che gli sarà concessa dalla banca. Infatti, una volta che il credito fiscale è divenuto di spettanza dell’impresa, che lo ha riconosciuto al cliente attraverso lo sconto in fattura, essa può girarlo alla banca, dalla quale otterrà l’erogazione diretta della somma corrispondente.
L’incentivo è notevole, perché i committenti potranno programmare lavori sostanzialmente gratis mentre le imprese otterranno il pagamento “sicuro” dei lavori grazie al meccanismo del credito d’imposta così trasformato e ceduto in loro favore in modo da essere utilizzabile.
Anche le banche avranno il loro ritorno finanziario: erogando 100 oggi all’impresa fornitrice dei lavori, otterranno in cambio il riconoscimento automatico dallo Stato di un margine aggiuntivo ed ulteriore del 10% rispetto alla somma finanziata (per arrivare appunto al 110% della somma), da recuperare spalmato nei successivi cinque anni fruendo della detrazione consentita.
C’è solo un limite: il superbonus del 110%, e dunque il conseguente sconto in fattura, non spetta se le spese sono sostenute da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professioni) e riguardano interventi su immobili unifamiliari non adibiti ad abitazione principale. Non si può, quindi, fruire dell’agevolazione per interventi su una villetta adibita a seconda casa. I condomini, invece, sono salvi.
Infine, il nuovo superbonus non è cumulabile con gli altri precedenti bonus, tuttora in vigore, come il bonus facciate al 90%; è consigliabile, quindi, per beneficiare delle attuali agevolazioni, pianificare e programmare, ove è possibile, gli interventi tra quelli di ristrutturazione energetica o sismica ammessi dal nuovo Decreto Rilancio.
Il Decreto Rilancio inserisce tra i beneficiari:
Ogni utente ha due possibilità: usufruire direttamente del credito d’imposta in cinque quote annuali di pari importo o cederlo direttamente all’impresa in cambio di uno sconto in fattura. Sconto che in questo caso porterebbe la spesa a zero. A loro volta le imprese potranno utilizzare il bonus per ridurre le tasse o potranno cederlo alle banche ottenendo immediatamente soldi liquidi.
Per poter cedere il super bonus 110%, il contribuente dovrà richiedere un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti di diritto. Il visto potrà essere rilasciato da:
Il decreto introduce anche severe sanzioni nei confronti chi volesse usufruire dello strumento in maniera illegittima. Come funziona il sistema di sanzioni? Per ottenere l’incentivo è necessario fornire una certificazione che provi l’effettivo miglioramento dell’edificio, in termini energetici e di messa in sicurezza, in seguito agli interventi.
Per quanti dovessero rilasciare attestazioni false o asseverazioni infedeli è prevista una sanzione economica variabile dai 2.000 ai 15.000 euro per singola certificazione fraudolenta.
Ovviamente, per il contribuente decadranno immediatamente i benefici fiscali e dovrà pagare l’intero importo dei lavori. Sulla veridicità delle informazioni vigilerà il Ministero dello Sviluppo Economico, a cui spetterà anche la verifica delle condizioni che danno diritto al credito d’imposta.
(Autori: ing.Raffaele Frulio, ingg. Annachiara Castagna e Sara Nobili, di Logical.it e avv.Paolo Remer di LaLeggePerTutti.it e Rinnovabili.it)